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ATTIVITA' STAGIONALI E SOSTEGNI BIS
Somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate
Attività stagionali e Sostegni bis
Il Decreto Legge c.d. Sostegni-bis, all’articolo 1, commi da 5 a 15, riconosce un contributo
a fondo perduto, denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, alternativo al
contributo Sostegni bis automatico di cui al medesimo articolo, commi da 1 a 3,
riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”).
Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di importo pari al contributo
Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza
necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal
contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
Il contributo Sostegni bis attività stagionali viene, invece, riconosciuto, a seguito di
presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra
la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e
quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
La misura del contributo varia a seconda se il soggetto interessato abbia o meno
beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni.
1. Se il soggetto interessato ha beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni,
il nuovo contributo è determinato applicando alla suddetta differenza tra la media
del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi indicati (1° aprile 2020 - 31 marzo
2021 e 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020), le seguenti percentuali differenziate in base
ai ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro;
40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;
2. Se il soggetto interessato non ha beneficiato del contributo del primo decreto
Sostegni, alla suddetta differenza si applicano, invece, le seguenti percentuali,
variabili sempre a seconda dei ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70%
da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni;
30% da 5 a 10 milioni.
Per ottenere il contributo è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.
Le “regole di compilazione” sul calo del fatturato medio non differiscono molto da quelle
già fissate per il Cfp DL Sostegni. Esistono però due condizioni particolari, come di
seguito evidenziato:
• A differenza dei precedenti c.f.p. varati per l’emergenza da Covid-19, per il
contributo Sostegni bis attività stagionali non è previsto il requisito, alternativo al
calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell’attivazione della partita Iva a
partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo
Sostegni bis attività stagionali, tutti i soggetti Iva devono possedere il requisito del
calo minimo del fatturato;
• Per il contributo in argomento non è previsto un importo minimo mentre rimane
comunqueinvariato l’importo massimo concedibile che è pari a 150.000 euro. Articolo pubblicato il 22 luglio 2021 su Il Quotidiano del Sud a cura del dott. Roberto
Laiso, Dottore Commercialista per il Codacons Campania.