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I VIAGGI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La diffusione del contagio da COD 19 costituisce una causa cd di forza maggiore che determina una modifica dell’operatività delle regole ordinarie previste in caso di rimborso per un viaggio non effettuato.

I VIAGGI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La diffusione del contagio da COD 19 costituisce una causa cd di forza maggiore che determina una modifica dell’operatività delle regole ordinarie previste in caso di rimborso per un viaggio non effettuato.


I VIAGGI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.
La diffusione del contagio da COD 19 ha dato vita ad un evento eccezionale che ha
comportato una serie di provvedimenti specifici da parte del governo e per tali motivi
costituisce una causa cd di forza maggiore che determina una modifica dell’operatività delle
regole ordinarie previste in caso di rimborso per un viaggio non effettuato. Le situazioni che
si possono ipotizzare sono essenzialmente tre: 1) La cancellazione disposta d’imperio da
parte delle AUTORITA’: l’annullamento delle gite scolastiche, il blocco dei voli da e per la
CINA e altre destinazioni, ove siano stati corrisposti dei pagamenti, da diritto al rimborso
integrale a prescindere dalle regole previste in caso di disdetta previste dal singolo servizio.
Lo stesso discorso vale per le aree rientranti nella cd zona rossa: se è stato prenotato un
viaggio da o per una delle località interessate il consumatore non dovrà pagare alcuna
penale all’albergatore per l’annullamento della vacanza che avrebbe dovuto effettuare nel
periodo coperto dalle restrizioni alla libertà di circolazione. Uguale discorso riguarderà le
manifestazioni sportive annullate. 2) Quando l’annullamento del viaggio viene disposto in
via precauzionale dall’organizzatore, pur non rientrando nelle fattispecie oggetto di
provvedimento autoritativo, il consumatore avrà diritto al rimborso da parte dello stesso di
ogni somma pagata. 3) Se invece la disdetta del viaggio viene effettuata dal consumatore,
indipendentemente dai casi indicati in precedenza, per
paura del contagio , questi non avrà
diritto ad alcun rimborso e l’annullamento potrà essere soggetto, in virtù delle regole
previste in materia, al pagamento di una penale. Quando però il ripensamento riguardi dei
viaggi organizzati, cd pacchetti turistici, si applicherà la regola prevista dal CODICE DEL
TURISMO in virtù della quale il consumatore, prima dell’inizio del viaggio, ha il diritto di
esercitare la disdetta senza penali ed ha diritto al rimborso di somme versate, quando nel
luogo di destinazione si verifichino degli eventi straordinari e inevitabili che possano incidere
sull’esecuzione del programma di viaggio o di trasporto dei passeggeri. Ancora, in caso di
viaggi aerei, ove si tratti di destinazioni in ambito comunitario, in caso di cancellazione del
volo da parte della compagnia il passeggero avrà diritto all’assistenza e alla scelta del
rimborso entro 7 gg o all’imbarco su un volo alternativo ove ciò fosse possibile. Infine ove
provvedimenti autoritativi comportino l’annullamento di manifestazioni sportive, concorsi
pubblici e quant’altro il consumatore non sarà soggetto al pagamento di penali per la
disdetta dell’albergo a condizione che dimostri il collegamento tra l’evento annullato e il
soggiorno richiesto negli stessi giorni. Il consumatore, a sua scelta, potrà richiedere il
rimborso o ottenere un voucher da utilizzare entro un congruo termine di tempo. NON
INGOIATE IL ROSPO Avv. Raffaella D’Angelo Uff. Legale CODACONS CAMPANIA