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SOVRAINDEBITAMENTO DEI CONSUMATORI:RIMEDI ED OPPORTUNITA'
Lo spirito della legge è in ogni caso quello di consentire al consumatore debitore di pagare tutti i suoi debiti ma al contempo garantire a lui e alla sua famiglia un tenore di vita dignitoso.
Sovraindebitamento dei consumatori: rimedi ed opportunità
Nel 2012 fu emanata nel nostro ordinamento giuridico, la cd legge salvasuicidi: il
Parlamento Italiano cercò di arginare un fenomeno molto diffuso, ovvero quello dei
suicidi di persone che onerate da debiti sceglievano di togliersi la vita, vedendo in tale
ultimo gesto l’unica alternativa possibile ad una situazione economica disastrosa.
Fu emanata così la legge n, 3 del 2012 che oramai dopo tanti anni di applicazione può
essere considerata un valido strumento a favore dei consumatori che si trovano in una
situazione di sovraindebitamento.
Da più parti, però, giungono richieste di chiarimento in quanto le problematiche che la
legge ha cercato di arginare (ovvero il sovraindebitamento dovuto soprattutto ad un
eccessivo ricorso al credito al consumo) sono tutt’ora attuali.
Brevemente quindi, un accenno sui passaggi fondamentali della legge.
La procedura si attiva attraverso una apposita istanza rivolta ad un Organismo di
composizione della Crisi (occorre fare riferimento a quello del proprio luogo di residenza,
secondo l’elenco predisposto dal Ministero della Giustizia), il quale nominerà il cd Gestore
della Crisi che dovrà “certificare” i debiti del consumatore (anche attraverso l’accesso
all’anagrafe tributaria) e dovrà esprime un parere sul piano di rientro che il consumatore
intende sottoporre la vaglio del Tribunale.
La norma citata prevede comunque tre procedure e precisamente:
il piano del consumatore;
l’accordo
liquidazione del patrimonio.
Il consumatore ha quindi tre possibilità; per quanto riguarda il piano del consumatore è
un piano che può portare ad una importante riduzione della massa debitoria purché, però,
il consumatore indebitato sia “meritevole” ovvero abbia contratto i suoi debiti per cause
di forza maggiore, quale ad esempio una malattia, una perdita di lavoro etc.
L’accordo invece prevede il consenso dei creditori ed è una misura che può essere
utilizzata a prescindere dal requisito della meritevolezza; in questo caso, dunque, non si
indaga sul perché il consumatore indebitato abbia contratto debiti; procedura quindi più
complessa in quanto richiede appunto il consenso del 60% dei creditori.
L’ultima misura può essere utilizzata quando il debitore non avendo altre entrate ( busta
paga, assegno pensionistico o garanzie di terzi ) e quindi non potendo oggettivamente garantire il pagamento dei suoi debiti, decide di liquidare il proprio patrimonio
immobiliare.
Tale procedura è sicuramente la più complessa ma se il patrimonio immobiliare non viene
venduto nei quattro anni dall’inizio della procedura, il debitore è “esdebitato”, ovvero non
avrà più debiti.
Lo spirito della legge è in ogni caso quello di consentire al consumatore-debitore di pagare
tutti i suoi debiti ma al contempo garantire a lui e alla sua famiglia un tenore di vita
dignitoso.