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CENTRALE RISCHI ARTICOLO
I tribunali italiani sono stati chiamati in tante occasioni a pronunciarsi nella delicata materia dell'errata o illegittima segnalazione di un utente bancario alla Centrale rischi
I tribunali italiani, negli ultimi anni, sono stati chiamati in tante occasioni a pronunciarsi
nella delicata materia dell`errata o illegittima segnalazione di un utente bancario alla
Centrale rischi. È questo un sistema informativo interbancario gestito dalla Banca d’Italia,
finalizzato alla valutazione del merito di credito della clientela e all’analisi e gestione del
rischio. Ad esso sono tenuti a partecipare tutti gli istituti bancari e gli intermediari
finanziari vigilati dalla nostra Banca centrale, operatori che hanno l’obbligo di effettuare
periodicamente le segnalazioni sulla posizione debitoria della propria clientela verso il
sistema creditizio. Con prestabilite categorie di censimento, tra le quali si mettono in
risalto la categoria “crediti per cassa - sofferenze” oppure quella delle “sofferenze - crediti
passati a perdita”.
La Centrale dei rischi, in definitiva, raccoglie e comunica alle banche i nominativi di tutti i
clienti che si siano rivelati “cattivi pagatori” nei pregressi rapporti, in modo da mettere gli
istituti in condizione di valutare con attenzione la possibilità di riconoscere agli utenti
l’apertura di nuove linee di credito, infatti i nominativi oggetto della segnalazione ben
difficilmente potranno accedere a nuovi finanziamenti.
Com`è facile da intuire, la segnalazione di un nominativo è destinata a produrre
conseguenze dirompenti nei confronti dell`utente bancario non soltanto di tipo
strettamente patrimoniale, ma anche sotto il profilo dell’onore e della reputazione
personale e professionale, l’inserimento di un nominativo nelle categorie di censimento di
“cattivo pagatore” conferisce al soggetto l`imprimatur di debitore insolvente, con un
meccanismo di diffusione automatica delle informazioni a tutti gli operatori del sistema
bancario.
La segnalazione “a sofferenza” ha un`alta potenzialità dannosa, per questo va effettuata con
tutte le cautele necessarie, ne deriva che, qualora la banca, omettendo di mettere in campo
le dovute attenzioni, segnali al sistema interbancario il nominativo di un cliente che non
aveva alcun debito, sorge una responsabilità risarcitoria a carico dell`istituto di credito.
Una potenzialità dannosa ben nota alla giurisprudenza la quale ha riconosciuto il danno
patrimoniale dell`utente quando, a seguito della segnalazione, siano stati revocati gli
affidamenti bancari, con conseguente crisi di liquidità. Revoca che, se subita da imprese,
potrebbe bloccare gli investimenti o incidere sulla conclusione di un affare, oppure
condurre a un decremento patrimoniale che può tradursi in maggiori oneri per un certo
affidamento a causa dell’attribuzione di una classe di merito creditizio inferiore a quella
che sarebbe spettata senza l`errata segnalazione.
Insomma, una segnalazione rovina il patrimonio e la reputazione, e a quel punto vengono
in mente le parole dello scrittore americano Herbert Prochnow: “il banchiere è una
persona disposta a farti un prestito se puoi dimostrare di non averne bisogno”.
Pierluigi Morena