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NUOVA ROTTAMAZIONE
riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione
LA NUOVA ROTTAMAZIONE
Il testo definitivo dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017, Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, estende la possibilità di accedere alla definizione
agevolata ad una vasta platea di contribuenti. La nuova rottamazione riguarda i carichi affidati all’Agente
della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, inoltre, in sede di conversione del Decreto Fiscale, è
stata prevista la riapertura dell’istituto anche ai carichi affidati dal 2000 al 2016 non oggetto di precedente
definizione. La nuova rottamazione ha consentito anche la remissione in bonis dei soggetti che non hanno
pagato anche una sola delle prime due rate della precedente rottamazione, aventi scadenza
rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre, i quali, risulterebbero decaduti dal beneficio della definizione
agevolata. La nuova rottamazione abbraccia anche i contribuenti esclusi in precedenza, ossia coloro che,
nella precedente edizione della rottamazione, si erano visti respingere l’istanza poiché, al 24 ottobre 2016,
data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano
“onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Possono aderire alla nuova rottamazione dei
ruoli tutti i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre
2017, ivi compresi contributi INPS e INAIL. Dunque, al pari della precedente sanatoria, ai fini della
definibilità dei carichi pendenti, rileva esclusivamente la data in cui l’ente creditore ha affidato il carico
all’Agente della Riscossione, non avendo alcuna rilevanza la data di notifica della cartella di pagamento al
contribuente, come già chiarito in precedenza dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017. Entro il
31 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione invierà ai contribuenti, con posta ordinaria, una
comunicazione riguardante le somme che le sono state affidate dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre del
2017 e per le quali non risultano ancora notificate le relative cartelle di pagamento. La dichiarazione di
adesione alla rottamazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, il “Modello DA
2000/17”, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro e non oltre il 15 maggio 2018 a
pena di decadenza. Successivamente, l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al debitore l’esito della
domanda di rottamazione presentata, inviando al medesimo una comunicazione di accoglimento o di
diniego entro il 30 giugno 2018. In caso di risposta positiva, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al
contribuente gli importi dovuti ai fini della rottamazione, i cui pagamenti dovranno essere saldati, a
discrezione del contribuente, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, o al più in cinque rate con
scadenze scandite nei mesi compresi tra luglio 2018 e febbraio 2019. La nuova rottamazione dei ruoli
abbraccia anche i contribuenti titolari di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016,
purché gli stessi non siano stati oggetto di precedente definizione agevolata. Entro il 15 maggio 2018,
questi contribuenti sono tenuti a presentare la domanda di adesione mediante il modello che sarà messo a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito della presentazione dell’istanza, l’Agente
della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’eventuale ammontare delle rate scadute e non pagate
al 31 dicembre 2016 che dovrà essere saldato in un’unica soluzione dal contribuente, entro il 31 luglio
2018. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, determina automaticamente
l’improcedibilità dell’istanza. Una volta sanato l’eventuale debito pregresso, il contribuente è tenuto a
pagare gli importi dovuti, a seguito della rottamazione, in tre rate: le prime due, con scadenza
rispettivamente 31 ottobre e 30 novembre 2018, sono di pari importo e ammontano all’80% delle somme
complessivamente dovute, la terza e ultima rata relativa al restante 20% del dovuto ai fini della definizione,
entro il 28 febbraio 2019. Il D.L. inoltre prevede la riammissione alla rottamazione per tutti quei
contribuenti che non erano stati ammessi alla precedente edizione dell’istituto in quanto, rispetto ai piani
rateali in essere al 24 ottobre 2016, non avevano provveduto ad effettuare tutti i versamenti con scadenza
dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Previa presentazione dell’istanza di rottamazione entro il 15 maggio
2018 l’Agente della Riscossione è tenuto a comunicare al contribuente l’ammontare delle rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016, entro il 30 giugno 2018. A seguito di ciò, il contribuente che, per la
precedente rottamazione delle cartelle esattoriali, si era visto respingere l’istanza perché non in regola con
il pagamento delle rate previste dal piano di dilazione al 24 ottobre 2016, potrà approfittare della
remissione in bonis dopo aver saldato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, quanto dovuto.
Roberto Laiso
Dottore Commercialista