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VIAGGI IN TRENO E DIRITTI DEI CONSUMATORI
In materia di disservizi relativi ai viaggi in treno si applica il Regolamento Europeo 1371 2007 a tutte le tratte e servizi all’interno della UE.
VIAGGI IN TRENO. I DIRITTI DEI CONSUMATORI
In materia di disservizi relativi ai viaggi in treno, si applica il Regolamento Europeo n°1371/2007, a
tutte le tratte e servizi all’interno della UE.
Ritardo di treni nazionali
Nel caso di ritardo del treno, in partenza o durante il viaggio, superiore a 60 minuti, il passeggero ha
diritto:
1) al rimborso INTEGRALE del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non ancora effettuato o
per l’intero viaggio se la prosecuzione dello stesso, dato il ritardo, non è più utile in relazione al
proprio programma iniziale, potendo chiedere in tal caso di tornare al punto di partenza non appena
possibile.
2) a proseguire il viaggio verso la destinazione finale;
– non appena possibile con i mezzi sostitutivi messi a disposizione, il passeggero che ha subito un
disagio dal ritardo del treno, ha diritto a proseguire verso la destinazione prestabilita con il primo
treno utile oppure seguendo un itinerario alternativo SENZA PAGAMENTO dell’eventuale
differenza di prezzo. (Trenitalia, sempre in caso di ritardo del treno superiore a 60 minuti può anche
autorizzare all’utilizzo di un treno di categoria superiore (- escluso servizio cuccette, VL ed
Excelsior -) senza pagamenti aggiuntivi.)
– anche in data successiva, tuttavia in questo caso sarà necessaria l’annotazione sul biglietto
dell’Ufficio di Assistenza qualora si decidesse di effettuare il viaggio il giorno successivo o entro le
successive 48 ore, negli altri casi si ha diritto al rimborso integrale del biglietto.
Inoltre, in funzione dei tempi di attesa, ha diritto a pasti e bevande in quantità ragionevole se sono
disponibili sul treno o in stazione e se possono essere ragionevolmente forniti
Se non può continuare il viaggio nello stesso giorno per ritardo, soppressione o mancata
coincidenza con l’ultimo treno serale o soppressione di quest’ultimo e non risulti possibile la
prosecuzione con mezzi sostitutivi (bus o taxi), il passeggero ha diritto al pernottamento con
trattamento di qualità media ed al rimborso delle spese necessarie per informare i propri familiari
del ritardo nell’arrivo, ove risulti fisicamente possibile.
Come chiedere l’indennità
Decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a dodici mesi successivi alla data in cui si è
verificato il ritardo o dalla scadenza dell’abbonamento (del pass o delle altre specifiche tessere) si
può richiedere:
– un bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto;
– il risarcimento in denaro o mediante il riaccredito sulla carta di pagamento utilizzata per
l’acquisto.
La richiesta dell’indennità può essere avanzata:
– presso qualsiasi biglietteria;
– compilando l’apposito web form disponibile sul sito del vettore;
– all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
-al Call Center solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center.
Ritardo di treni regionali
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Nel caso di ritardo del treno superiore a 60 minuti o di soppressione della corsa, il passeggero avrà
diritto ad ottenere un rimborso integrale del prezzo del biglietto anche nel caso in cui fosse già stato
convalidato. La biglietteria provvederà direttamente al rimborso nel caso in cui sia in condizione di
verificare le circostanze che giustificano il rimborso integrale; in caso contrario procederà
all’inoltro alla Direzione Regionale competente della richiesta presentata in forma scritta.
Nel caso di biglietteria chiusa o assente la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta alla
Direzione Regionale competente allegando l’originale del biglietto.
Come chiedere l’indennità
Sarà necessario inoltrare la richiesta di indennità, reperibile presso le biglietterie, per posta, entro e
non oltre 1 anno dall’evento, alla Direzione Regionale/Provinciale competente per la località di
destinazione del viaggio, con allegato il biglietto in originale obliterato alla partenza e all’arrivo o,
in caso di biglietto elettronico, la stampa cartacea in Pdf.
Per il biglietto elettronico regionale è richiesta la validazione del biglietto a bordo del treno su cui si
è viaggiato. La Direzione Regionale invierà, entro un mese dal ricevimento della richiesta, una
credenziale per il ritiro dell’indennità in denaro o la comunicazione di mancato riconoscimento
dell’indennizzo.
Ritardo di treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca
In caso di ritardo all’arrivo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca compreso tra i 30 e
59 minuti rispetto all’orario programmato, Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del
biglietto che il passeggero che ha subito il disagio, potrà utilizzare per i successivi acquisti.
Il Bonus può essere richiesto decorse 24 ore dall’effettuazione del viaggio e fino a 12 mesi
successivi:
– presso qualsiasi biglietteria;
– compilando l’apposito web form disponibile sul sito di Trenitalia;
– all’agenzia di viaggio che ha emesso il biglietto;
– utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul sito Trenitalia: solo per i biglietti ticketless
acquistati sul sito, al Call Center o tramite l’App Trenitalia;
– al Call Center: solo per i biglietti acquistati tramite il Call Center o sul sito Trenitalia.
(Il Bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore a 60 minuti né con
indennità di altra tipologia.)
NON SI HA DIRITTO ALL’INDENNITÀ:
• se prima dell’acquisto del biglietto si era informati del ritardo (informazione diffusa tramite
media, in stazione e sul sito prima dell’acquisto del biglietto);
• se il ritardo nell’ora di arrivo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base ad un
percorso alternativo, è inferiore a 60 minuti.
L’indennità non viene, inoltre, riconosciuta per i biglietti gratuiti e se risulta di importo inferiore a 4
euro a viaggiatore.
Le valigie: bagagli spariti o danneggiati
Il furto in treno da diritto ad un rimborso; previa denuncia di furto alla polizia entro le 24 ore si ha
diritto ad un rimborso fino a 258,23 euro a collo per i furti avvenuti su Eurostar, vagoni letto e
cuccette, intercity su vetture con corridoio centrale, e auto al seguito.
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Per tutti gli altri casi, vale per ora quanto dispone la legge n. 754/1977: perdite e avarie di bagagli
portati a mano vengono risarcite solo in caso di incidente di esercizio” e fino ad un massimo di
258.23 euro. Dunque in caso di scontro o deragliamento ferroviario.
Lesioni o decesso
Inoltre, in caso di morte del passeggero o lesioni dovute ad un incidente ferroviario, il
passeggero (o i suoi congiunti) hanno diritto a un risarcimento e a ricevere un anticipo entro 15
giorni dall`incidente a copertura delle esigenze immediate.
In caso di decesso, l`anticipo ammonta ad almeno 21 000 euro a persona.
Avv. Maria Cristina Rizzo