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PENSIONATI SCIPPATI
Pensionati "scippati": lo stato dei fatti e l'ultima possibilità per chi non si fosse dato da fare.

PENSIONATI SCIPPATI

Pensionati "scippati": lo stato dei fatti e l'ultima possibilità per chi non si fosse dato da fare.


PENSIONATI “SCIPPATI”: LO STATO DEI FATTI E L`ULTIMA POSSIBILITÀ PER CHI NON SI FOSSE
ANCORA DATO DA FARE.
IL GIUDICE AMMINISTRATIVO (TAR) HA RIGETTATO IL RICORSO E IGNORATO LA QUESTIONE DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Su questo argomento mi sarei augurato di tornare a scrivere per portare notizie migliori. Invece il
Tar del Lazio ha ritenuto di non accogliere il ricorso che abbiamo presentato nell’interesse di tutti i
pensionati “scippati” e di ignorare, perfino, la questione di legittimità costituzionale sollevata dai
nostri legali.
Vi faccio un’analisi dettagliata di quanto accaduto in giudizio (con passaggi della sentenza) e di
quanto si può ancora, eventualmente, fare per ottenere la giusta pensione.
ECCO COS’È SUCCESSO. il TAR del Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso
proposto per ottenere l`annullamento della Circolare Inps - Direzione centrale pensioni n. 125
del 25 giugno 2015 con oggetto: «Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 recante "Disposizioni
urgenti in materia pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", nonché per la condanna
delle amministrazioni resistenti all’integrale esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n.
70 del 2015 e al risarcimento del danno subito per effetto della sua mancata attuazione ex art. 30
c.p.a.
Il TAR, andando contro la giurisprudenza prevalente, ha ritenuto di privilegiare
il petitum sostanziale e non la domanda caducatoria degli atti applicativi dell`Inps, ignorando la
questione di legittimità costituzionale da noi sollevata ed accolta già da numerosi Tribunali italiani
(Tribunale di Palermo (ordinanza n. 36/2016), Tribunale di Milano (ordinanza n.
124/2016), Tribunale di Brescia (Ordinanza n. 188/2016), Tribunale di Napoli (Ordinanza n.
237/2016), e della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Emilia Romagna (Ordinanza n.
101/16)).
I PASSAGGI SALIENTI DELLA SENTENZA. “In definitiva, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. il ricorso va sul
punto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, sussistendo la
giurisdizione del giudice ordinario ovvero contabile dinanzi ai quali la controversia andrà
rispettivamente riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della
presente sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
3. Sono infine inammissibili i motivi aggiunti coi quali risultano gravati, in parte qua, la Relazione
tecnica allegata al disegno di legge di conversione del d.l. n. 65/2015, il Documento di economia e
finanza 2015, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015 e il Documento
programmatico e di bilancio 2015, non avendo comunque essi alcuna consistenza
provvedimentale.
4. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente
pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili
nei sensi di cui in motivazione”.
IL PARERE DEL NOSTRO STAFF LEGALE
Questa sentenza, secondo il nostro Staff legale, è da ritenersi errata: in un giudizio del tutto
analogo, infatti, il Consiglio di Stato si è pronunciato così, "
Questo Consiglio di Stato ritiene
rilevante, ai fini della definizione del giudizio in corso, e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, d.l. . 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012 n.135 , nella parte in cui, anche con riferimento alle Casse di previdenza, ed in
particolare alla Ca., prevede che: (…).La rilevanza ai fini della decisione sulla presente controversia
appare evidente. Ed infatti,
gli atti impugnati, sia con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado,
sia con il ricorso per motivi aggiunti, costituiscono atti applicativi del più volte citato art. 8, co. 3,
d.l. n. 95/2012 , per la parte in cui assoggettano anche la Cassa di previdenza appellante al regime
di versamento previsto dalla predetta norma”. In sostanza, gli atti impugnati, nella misura in cui
determinano l’imposizione del versamento anche da parte della Cassa appellante, trovano il loro
diretto e completo presupposto nella previsione normativa della cui costituzionalità si dubita, e,
dunque, il problema della loro legittimità (in parte qua) non discende dalla presenza di eventuali
vizi di legittimità, bensì dalla legittimità costituzionale del loro fondamento normativo” .
LE (EVENTUALI) CONTROMOSSE. Per non perdere il diritto alla giusta pensione e poter attendere
che la Corte Costituzionale si pronunci sulle numerose questioni si può seguire una delle seguenti
strade:
1) Proporre appello avverso la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato contestando la
pronuncia negativa sulla giurisdizione. Tale appello potrà essere proposto entro 6 mesi dalla
pubblicazione della sentenza, ossia entro il 27 giugno, (oppure, qualora controparte provveda
a notificarci la sentenza, entro 60 giorni dal perfezionamento della notifica). Per essere
assistiti ancora dal CODACONS nel ricorso in appello è sufficiente scaricare dal nostro sito,
compilare e far pervenire (a mezzo posta racc. A/R a Ter.Mil.Cons. Via Riccardo Grazioli Lante
n. 56 00195) entro e non oltre il 15 marzo
i documenti allegati.
Con l`appello la sentenza del TAR non passerà in giudicato e, quindi, si potrà attendere
che la Corte Costituzionale si pronunci nel merito delle questioni a seguito delle ordinanze
sopra citate e così seguire l`esito di quelle.
2) Anziché fare appello, può riassumere la causa davanti al Tribunale del lavoro (se è un ex
lavoratore privato) o alla Corte dei Conti (se è un ex dipendente pubblico) competenti per
territorio, utilizzando lo schema di ricorso che si potrà scaricare dal sito del Codacons. Tale
iniziativa dovrà essere posta in essere con l’assistenza di un legale o di una sede del Codacons
più vicina o di propria fiducia.
Attenzione: questo ricorso va depositato perentoriamente entro 3 mesi dalla sentenza, ossia
entro il 27 marzo, pena la decadenza di qualsiasi diritto;
3) Si potranno esperire anche ambedue le iniziative su esposte e, cioè, proporre con il CODACONS
ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, con i tempi e secondo la
procedura di cui sopra (al n. 1), e presentare il ricorso autonomo al Tribunale del lavoro (se ex
dipendente del settore privato) o alla Corte dei Conti (se ex pubblico dipendente).
Inoltre il Codacons mette a disposizione di tutti gli interessati, a titolo gratuito, un modello di
diffida individuale da indirizzare all`INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – La richiesta è
quella di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla rideterminazione e aggiornamento
delle pensioni, procedendo quindi alla sostanziale rivalutazione e adeguamento dei trattamenti
pensionistici in base alla disciplina precedente. La diffida è anche indispensabile per bloccare la
prescrizione e riservarsi, quindi, la possibilità di avviare iniziative legali per 5 anni.
Infine, comprendendo la delicatezza della situazione il CODACONS rimane a disposizione per tutti i
chiarimenti del caso o rivolgendosi alla sede del Codacons o attraverso il forum telefonico che
permette di parlare con i nostri responsabili legali al numero 8930398* (lunedì e mercoledì dalle
ore 14.00 alle ore 16.00 senza attesa né priorità di chiamata, l’Avvocato risponderà alle domande
di ciascun interessato e sarà ascoltato da tutti coloro che saranno in linea contemporaneamente).
Prof. Enrico Marchetti
Presidente Codacons Campania