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PIANO DEL CONSUMATORE
La legge n 3 del 2012 prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito
IL "PIANO DEL CONSUMATORE" PUÒ AIUTARTI. Ma non è semplice!
Una persona fisica molto indebitata, anzi sovraindebitata, ovvero che si trova in “una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioniassunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la
rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle
regolarmente”
, può accedere attraverso il cosiddetto “Piano del consumatore” alla possibilità di rinegoziare
ilproprio debito con i creditori. Ovviamente non tutti possono accedere alla procedura.A fare scalpore è stata
una sentenza relativa ad una donna in cassa integrazione, residente in provincia di Varese che ricorrendo al
cosiddetto “Piano del consumatore”, si è vista ridurre il proprio debito da 86.000 a 11.000 euro. Ma che cos’è
il Piano del consumatore? Come funziona? E soprattutto, chi ne può usufruire?
L`accesso a questa procedura non è cosa semplice e il tutto deve dipendere dal giudizio di un giudice che
verifica la fattibilità, l’assenza degli atti in frode ai creditori e la meritevolezza del consumatore nonché la
convenienza della proposta in ipotesi di contestazioni al riguardo.
La legge n.3 del 2012 (che regola la “Composizione della crisi da sovraindebitamento”) prevede la possibilità
per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di
ristrutturazione del debito: il Piano del consumatore appunto.
Se omologato, il Piano permette di sospendere tutte le procedure esecutive (sia quelle già in corso, sia quelle
che devono partire) e di sanare i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente. Ma occorrono
determinati requisiti per poter accedere alla procedura. Vediamo quali sono.
Si può accedere al Piano del consumatore solo a determinate condizioni, che dipendono soprattutto dal
soggetto, dalla sua buona fede e dal tipo di debito.
• Possono fare richiesta della procedura i consumatori, cioé le persone fisiche, che hanno contratto
debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
• Nei casi di sovraindebitamento, ovvero quando i debiti sono talmente alti che il consumatore non
può oggettivamente risanarli con il proprio patrimonio.
• Il debito non deve essere “colpa” del consumatore, ma dipendere da cause sopravvenute a lui non
imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.
• Il consumatore deve fornire tutta la documentazione necessaria a descrivere accuratamente la
propria situazione economica e patrimoniale.
• La procedura non può essere richiesta se è già stata utilizzata nei 5 anni precedenti.
Il piano, deve essere redatto da un professionista (avvocato, notaio, commercialista) oppure da un
Organismo di Composizione della Crisi. Quest’ultimi hanno, appunto, il compito di assistere il debitore sia
nell`elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, ma anche di
verificare la veridicità dei dati e attestare la fattibilità del piano.
Una volta completato, il piano con tutta la documentazione prevista a corredo dello stesso, va depositato
presso il Tribunale di residenza del debitore per ricevere il vaglio da parte del giudice. A questo punto viene
fissata un`udienza in Tribunale, dove i creditori possono fare le loro osservazioni e contestazioni. Spetta poi
al giudice la decisione finale sull`ammissibilità del piano; se il giudice ritiene il piano fattibile e il consumatore
meritevole, omologa l’accordo e, di conseguenza, tutte le procedure esecutive verranno sospese.
Roberto Laiso Dottore Commercialista