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RIFORMA PROFESSIONE FORENSE1
Le nuove regole sono a giudizio dei nostri legali in contrasto con la libertà di iniziativa economica e il principio di libera circolazione degli avvocati in ambito UE

RIFORMA PROFESSIONE FORENSE1

Le nuove regole sono a giudizio dei nostri legali in contrasto con la libertà di iniziativa economica e il principio di libera circolazione degli avvocati in ambito UE


RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE: IL CODACONS CONTRO I NUOVI REQUISITI IMPOSTI AGLI AVVOCATI PER MANTENERE L`ISCRIZIONE
Ecco gli elementi distintivi della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense.
L`obiettivo delle nuove disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella
professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, garantire
una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso
i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.
In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:
• specifica competenza stragiudiziale: per evitare gli abusi a danno dei cittadini;
• accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa
sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina
sedi e scritti ai fini della correzione;
• assicurazione: obbligo per il legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una
polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
• formazione permanente: l`avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo
aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la
qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della
professione nell’interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti
formativi;
• illeciti disciplinari: maggiore tipizzazione;
• pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della
professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, nè
comparativa ;
• società tra avvocati: sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì
previste società di capitali senza il socio esterno a garanzia dell`autonomia della
prestazione professionale;
• specializzazioni: contano l`importante apporto delle associazioni specialistiche
forensi;
• tariffe: il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto
a render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento (in mancanza di accordo si
applicano le tariffe professionali vincolanti nel minimo e nel massimo);
• torna il divieto del patto di quota lite;
• tirocinio: la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono
essere riconosciuti al praticante avvocato un’indennità o un compenso per
l’attività svolta per conto dello studio;
• difesa d`ufficio: assume un ruolo centrale;
• permanenza dell`albo: la prova dell`effettività dovrà prescindere dal reddito.
Le nuove regole sono, a giudizio dei nostri legali, in contrasto con la libertà di iniziativa
economica e il principio di libera circolazione degli avvocati in ambito UE: pertanto il
CODACONS avvia un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aperto a tutti gli
iscritti all`albo.
Per gli avvocati è cambiato un po’ tutto. Infatti l`art. 21 della succitata legge 247 del 2012
(“Nuova disciplina dell`ordinamento della professione forense”), a proposito della
permanenza dell`iscrizione all`albo, essa diventa subordinata all`esercizio della professione
“in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale”. L`obiettivo dichiarato delle nuove
disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più
meritevoli e a chi esercita effettivamente. Nulla di male, almeno nelle intenzioni: il
problema, però, sta nei criteri espressi dal “Regolamento recante disposizioni per
l`accertamento dell`esercizio della professione forense” (decreto n. 47 del 2016), emanato
- in attuazione della legge - dal Ministero della Giustizia.
Il Regolamento prevede, infatti, che per dimostrare di esercitare la professione forense in
modo “effettivo, continuativo, abituale e prevalente” l`avvocato debba essere in possesso
di questi requisiti:
• Essere titolare di una partita IVA attiva o fare parte di una società̀
o associazione
professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
• Avere l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento
dell`attività professionale, anche in associazione professionale, società̀
professionale o
in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in
condivisione con altri avvocati;
• Avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è
stato conferito da altro professionista; • Essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio
dell’Ordine; Avere assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità
e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
• Avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione.
La mancanza di tali requisiti, accertata dal Consiglio dell`Ordine competente, determina il
provvedimento della cancellazione dall`albo dell`avvocato.
Il Codacons ha deciso, quindi, di intervenire a tutela degli interessi degli avvocati. Secondo
il parere dei nostri legali, infatti, i requisiti previsti dal Regolamento per la permanenza
nell`albo sono in contrasto con la libertà di iniziativa economica, nonché con il principio di
libera circolazione degli avvocati nello spazio UE, poiché limitano la possibilità di rimanere
iscritti all`albo in ragione di criteri non conformi alla deontologia e alla dignità
professionale.
Per questi motivi, la nostra Associazione ha avviato un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ed all`iniziativa possono aderire - entro il 29 luglio 2016 - tutti gli avvocati
iscritti agli albi professionali sul territorio nazionale.